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La prova scritta del contratto di agenzia tra rigore e ragionevolezza. – SG&A
Esplora la sentenza 18/05/2023, n. 532 della Corte d'Appello di Milano e scopri le sfide tra rigore e ragionevolezza nella prova scritta dei contratti di agenzia. Analizziamo il requisito di forma scritta, le diverse interpretazioni giuridiche e l'importanza della documentazione per stabilire l'esistenza di un rapporto di agenzia. Scopri come questo approccio potrebbe influenzare la giustizia sostanziale nei contratti di agenzia
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La prova scritta del contratto di agenzia tra rigore e ragionevolezza.

La prova scritta del contratto di agenzia tra rigore e ragionevolezza.

16:43 01 Settembre in STUDIO GIORDANO

Con la sentenza 18/05/2023, n. 532, la Corte d’Appello di Milano ripropone il problema del rigore con cui molte sentenze giudicano il requisito di forma scritta chiesto dal Codice civile per la prova del contratto di agenzia. Infatti il secondo comma dell’articolo 1742 c.c. prevede che il contratto di agenzia debba essere “provato per iscritto” e una parte rilevante della giurisprudenza interpreta questo requisito con un rigore tale da rendere molto labile il confine con la forma scritta “ad substantiam”, richiesta per la validità del contratto. Secondo queste sentenze, in assenza una dichiarazione confessoria le parti non potrebbero mai dare prova dell’esistenza di un rapporto di agenzia, nonostante il suo effettivo svolgimento nei fatti. Ad esempio secondo Cass. n. 1657/17, l’unica prova documentale idonea ad accertare l’esistenza del rapporto in assenza di un contratto scritto sarebbe costituita da corrispondenza contenente “uno scambio esplicito di un consenso negoziale”.

A mio avviso, però, squesto approccio rischia di vanificare nei fatti la distinzione tra requisito di forma “ad substantiam” (cioè richiesta per la validità del contratto) e forma “ad probationem” (cioè richiesta solamente ai fini della prova). Infatti a me pare che la documentazione contenente “lo scambio esplicito di un consenso negoziale” richiesta dalla Cassazione altro non sia che un vero e proprio contratto formale, in presenza del quale non si porrebbe alcun problema di prova. E se è vero che, contrariamente al caso in cui la forma è richiesta per la validità del contratto, in presenza di un limite di forma esclusivamente probatorio resta possibilità di una ricognizione (o confessione) in giudizio, bisogna sottolineare che si tratta di un’ipotesi così remota da far perdere ogni rilevanza sostanziale ai due istituti.

In questo senso, dunque, è interessante la sentenza della Corte d’Appello di Milano laddove afferma che il giudice può convincersi dell’esistenza di un contratto di agenzia anche sulla base di documentazione che attesti l’esistenza di un rapporto stabile e continuativo per la promozione di affari e che non documenti necessariamente uno “scambio di consensi”, ma anche l’effettiva esecuzione del contratto e la sua modalità. La Corte milanese individua questa documentazione anche negli ordini scritti trasmessi con continuità dall’agente al preponente o nelle comunicazioni da cui emerga l’incarico di seguire i clienti.

Non si tratta di un orientamento consolidato, ma di un passo verso un approccio più ragionevole al tema, oltre che più conforme alle finalità di ricerca di giustizia sostanziale imposte dalla Costituzione.

La massima:

Corte d’apello di Milano- sentenza 18/05/2023, n. 532

In tema di contratto di agenzia, la necessità prevista dall’art. 1742 c.c. della prova scritta del contratto di agenzia va letta congiuntamente all’assenza di forme particolari o ad substantiam per la stipula del relativo contratto. Ed, infatti, per il contratto di agenzia, la forma scritta è espressamente prevista ex art. 1742, comma 2, c.c. solo ad probationem tantum; in tal caso, dunque, l’unica conseguenza dell’inosservanza della forma stabilita è il divieto della prova testimoniale (art. 2725, comma 1 c.c.) e di quella presuntiva (art. 2729, comma 2, c.c.). La mancanza di un contratto scritto, non preclude dunque l’indagine sull’esistenza e sulla natura del rapporto intercorso quale agenzia, ma comporta che tale accertamento debba svolgersi sulla base della documentazione prodotta in atti dalle parti in causa.