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Riduzione del premio per le imprese artigiane ai sensi della legge n. 296/2006. – SG&A
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Riduzione del premio per le imprese artigiane ai sensi della legge n. 296/2006.

Riduzione del premio per le imprese artigiane ai sensi della legge n. 296/2006.
07:00 09 Gennaio in CIRCOLARI

L’articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, ha previsto, in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato in possesso di determinati requisiti, una riduzione del premio.
La riduzione viene applicata, nei modi che vengono fissati di anno in anno dai relativi decreti ministeriali, a condizione che gli interessati abbiano preventivamente presentato richiesta di ammissione al beneficio: tale richiesta sarà effettuata direttamente dal ns. Studio qualora l’azienda certifichi di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Tali requisiti, attualmente, sono:

  • essere in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore (chiedere eventualmente al consulente per la sicurezza sul lavoro);
  • non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio, condizione questa che sarà verificata dall’Istituto rilevando gli infortuni denunciati, escluse le franchigie. Il biennio nel quale non devono risultare infortuni è quello che precede l’annualità cui si riferisce il premio di regolazione (es. per la riduzione da applicare alla regolazione 2017, il biennio di osservazione è il 2015-2016).

Nel caso in cui la Vs. azienda sia in possesso di questi requisiti, Vi preghiamo, pertanto, di ritornarci la dichiarazione allegata compilata e firmata entro il 23/01/2017: in assenza non potremo procedere alla richiesta del beneficio.

Distinti saluti. Avv. Massimo Giordano