CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO D’ISCRIZIONE ALL’ (EX) RUOLO DEI MEDIATORI
Con la sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017 le Sezioni Unite hanno individuato alcuni punti fermi in una materia da sempre foriera di contenzioso, come quella relativa ai requisiti per lo svolgimento dell’attività di mediazione. La Cassazione ha fornito una sorta di legenda dell’art. 2 della legge 39 del 1989, chiarendo quali attività necessitano d’iscrizione, anche con riferimento al mediatore atipico (c.d. Procacciatore d’affari). La Suprema Corte ha anche ribadito la distinzione con la figura dell’Agente di Commercio.
Con la sentenza in commento le Sezioni unite della Cassazione hanno sciolto il contrasto giurisprudenziale esistente in merito alla necessità d’iscrizione all’ex ruolo agenti da parte del mediatore atipico, cioè colui che riceve mandato da una sola delle parti per lo svolgimento di un’attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione di un affare (nella pratica questa figura comune, viene definita anche “procacciatore d’affari”). La sentenza assume un particolare rilievo pratico perché il mandato concluso in assenza dell’iscrizione obbligatoria rischia di essere considerato nullo, o quantomeno di non far sorgere il diritto alla provvigione per il mediatore atipico.
Facciamo riferimento all’ “ex ruolo agenti”, perché come è noto, Il sistema previsto dalla L. n. 39 del 1989, è stato modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che ha previsto la soppressione del ruolo di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2, disponendo che le attività disciplinate da tale legge siano soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio. Pertanto oggi i richiami al ruolo si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel registro delle imprese, mantenendo l’applicazione delle stesse regole.
Le Sezioni Unite vengono chiamate a dirimere un contrasto fra due orientamenti. Secondo un primo orientamento la norma di cui all’art. 2 della legge 39 del 1989 non sarebbe applicabile all’ipotesi del procacciatore che, in quanto incaricato da una delle parti, non rivestirebbe il carattere di terzietà richiesto dall’art. 1754 c.c, in tema di mediazione. Secondo questo orientamento dunque, l’iscrizione presso la Camera di Commercio non sarebbe necessaria per lo svolgimento dell’attività di mediatore atipico. In quest’ottica l’affare concluso per mezzo dell’intervento di un mediatore che abbia assunto il mandato da una sola parte è idoneo a far sorgere il diritto alla provvigione per il mediatore, anche in assenza d’iscrizione.
Secondo un diverso orientamento le medesime ragioni che sottostanno alla previsione dell’obbligo di iscrizione del mediatore trovano applicazione anche nelle ipotesi di mediazione atipica. Questo orientamento valorizza il nucleo essenziale delle prestazioni svolte da mediatore e procacciatore d’affari, che consiste nello svolgimento dell’attività di mediazione. A sostegno di questa tesi si evidenzia, il fatto che il codice qualifica come mediatore anche colui che ha ricevuto l’incarico di promuovere la conclusione dell’affare da una sola delle due parti (art. 1756 c.c.) ovvero colui che ha avuto l’incarico da una delle due parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (art. 1761 c.c.). Secondo questa tesi, in assenza d’iscrizione presso la camera di commercio il mediatore atipico (procacciatore) non può richiedere il pagamento della provvigione pattuita.
Le sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento, valorizzando il dato normativo dell’art. 2 della L. n. 39 del 1989, secondo cui l’iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l’attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili o ad aziende. Secondo la Corte, poiché nella nozione di mandato a titolo oneroso rientra anche l’incarico conferito ad un soggetto o ad un’impresa finalizzato alla ricerca di altri soggetti interessati alla conclusione di un determinato affare, anche i procacciatori di affari, che su incarico di una parte svolgano l’attività di intermediazione per la conclusione di un affare concernente beni immobili o aziende, devono essere iscritti nel ruolo di cui alla L. n. 39 del 1989, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione. Il giudice di legittimità chiarisce anche che nel caso in cui il procacciatore agisca con incarico stabile (cioè con obbligo di promuovere i contratti e seguire la zona con continuità), è applicabile la normativa in tema di agenzia che, come è noto, prevede l’obbligo d’iscrizione solo ai fini contributivi, ma non vi subordina la validità del contratto o il sorgere del diritto alla provvigione.
La Corte conclude formulando un principio di diritto che costituisce un utile vademecum per orientarsi in materia. Di seguito i principi esposti per punti: 1) è configurabile una mediazione negoziale cosiddetta atipica nel caso in cui una parte incarichi altri di svolgere un’attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione di un affare a determinate condizioni; 2) questa attività di intermediazione rientra nell’ambito di applicabilità della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, art. 2, comma 4; 3) in base a tale norma l’iscrizione presso la Camera di Commercio: 3 a) è sempre necessaria se le ipotesi di mediazione, tipiche o atipiche, riguardino un affare il cui oggetto siano beni immobili o aziende; 3 b) ove invece oggetto dell’affare siano altre tipologie di beni – e segnatamente beni mobili – l’obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo; 4) se l’attività del mediatore atipico è assimilabile a quella dell’agente di commercio, avendo carattere di stabilità (intesa come obbligo di promuovere contratti e seguire una zona), la provvigione sorge anche in assenza d’iscrizione, salvo l’obbligo d’iscrizione presso Enasarco ai fini contributivi.
Ne consegue che il mediatore atipico non iscritto avrà diritto alla provvigione se: a) svolge attività occasionale e l’affare procacciato riguarda beni mobili; b) svolge attività stabile, quindi assimilabile a quella dell’agente di commercio (ma in tal caso sarà necessaria ai fini contributivi l’iscrizione presso Enasarco). In tutti gli altri casi la provvigione non sarà dovuta.
Avv. Nicola Brenna- Studio Giordano & Associati