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Nuove prestazioni occasionali – SG&A
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Nuove prestazioni occasionali

Nuove prestazioni occasionali
07:00 11 Luglio in CIRCOLARI

Il Decreto Legge n. 50/2017, così come modificato dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, introduce con l’articolo 54 bis una nuova tipologia contrattuale, le così dette prestazioni occasionali.

Le nuove prestazioni occasionali sono distinte secondo la modalità di utilizzo:

1. Libretto Famiglia riservato alle persone fisiche (cittadini).
2. Contratto di prestazione occasionale, destinato agli altri utilizzatori.

Il libretto famiglia è relativo alle sole persone fisiche, (non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa) per attività quali piccoli lavori domestici, di giardinaggio di pulizia o manutenzione, insegnamento privato supplementare, assistenza domiciliare a bambini e anziani.

Il contratto di prestazione occasionale invece è relativo agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

E’ vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte di:

• Utilizzatori con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (media aziendale del semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento).
• Imprese dell’edilizia e dei settori affini.
• Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
• Soggetti con il quale l’utilizzatore abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato.

Limiti dei compensi per anno civile (Libretto Famiglia – Prestazione Occasionale)

• Per ciascun prestatore compensi netti non superiori a 5.000 Euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori.
• Per ciascun utilizzatore compensi netti non superiori a 5.000 Euro, con riferimento alla totalità dei prestatori.
• Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, compensi netti non superiori a 2.500 Euro.

Qualora i prestatori di lavoro siano titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi, persone disoccupate e percettori di prestazioni integrative del salario, reddito di inclusione e altre prestazioni di sostegno al reddito, i compensi a loro erogati sono computati da parte degli utilizzatori al 75% del limite massimo di compensi erogabili alla totalità dei prestatori di lavoro.

Limite orario all’utilizzo (Libretto Famiglia – Prestazione Occasionale)

• Massimo 280 ore nell’arco di un anno civile.

Attivazione e rendicontazione delle prestazioni occasionali

Le prestazioni di lavoro occasionale sono attivabili mediante una piattaforma informatica gestita dall’INPS alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro.

Libretto famiglia

• Finanziato con versamenti effettuati dall’utilizzatore tramite modello F24 Elementi Identificativi o acquistabile presso gli uffici posali con valore nominale per ogni singolo titolo di pagamento orario pari a 8 Euro (10 Euro lordi).
• Al termine della prestazione e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore mediante la piattaforma telematica o tramite il contact center deve comunicare i dati identificativi del prestatore, il luogo, il numero di titoli utilizzati per il pagamento e la durata all’Istituto.

Contratto di prestazione occasionale

• Finanziato con versamenti effettuati dall’utilizzatore tramite modello F24 Elementi Identificativi con valore nominale orario pari a 9 Euro (12,375 lordi).
• Compenso minimo pari a 36 Euro (netti) per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative (l’attivazione deve avvenire quindi per almeno 4 ore continuative).
• L’attivazione della prestazione deve avvenire almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione mediante la piattaforma telematica o tramite contact center con i dati anagrafici del prestatore, il luogo, l’oggetto della prestazione, la data di inizio e di termine della prestazione ed il compenso pattuito per la prestazione.

Pagamento dei compensi

L’INPS il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali, siano esse svolte nell’ambito del Libretto Famiglia che del Contratto di Prestazione Occasionale, provvede al pagamento dei compensi ai prestatori di lavoro interessati mediante accredito su conto corrente bancario, ovvero in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

Aspetti fiscali, normativi e regime sanzionatorio

I compensi erogati per le prestazioni occasionali sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione del prestatore e sono computabili al fine della determinazione del reddito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.

E’ previsto che il prestatore di lavoro occasionale abbia diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del D,Lgs n. 66/2003.

Il superamento del limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 Euro per anno civile), ovvero del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, comporta la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.

Distinti saluti.
Avv. Massimo Giordano