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Legge di Bilancio per il 2018
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Legge di Bilancio per il 2018

Legge di Bilancio per il 2018
08:30 10 Gennaio in CONSULENZA DEL LAVORO

Di seguito riportiamo alcune misure della Legge di Bilancio in vigore dal 1° gennaio 2018 in materia di lavoro.

Incentivi alle assunzioni di giovani

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, un incentivo destinato ai datori di lavoro privati che a partire dal 1° gennaio 2018 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 30 anni (35 anni per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018) che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.

Eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non siano proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non impediscono la possibilità di beneficiare dell’incentivo.

Lo sgravio nel rispetto del limite di età spetta anche in caso di:

  • Prosecuzione successiva al 31 dicembre 2017 di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. (l’esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi)
  • Conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

L’incentivo consiste:

  • Esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi dovuti all’INAIL).
  • La percentuale di cui sopra sale al 100% nel caso di assunzione, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro (per almeno il 30% delle ore previste dai piani formativi) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione
  • Limite annuo di 3.000 Euro riparametrati e applicati su base mensile.
  • Periodo massimo 36 mesi.

Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti (ex articolo 31, D.LGS n 150/2015), l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è stato assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell’esonero, entro 6 mesi dall’assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell’incentivo ed il recupero delle quote già fruite.

Aumento del contributo di licenziamento

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo di licenziamento per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura collettiva da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinari aumenta all’82%.

Congedo obbligatorio padre

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il congedo obbligatorio padre, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio è di quattro giorni.

Bonus 80 Euro

A decorrere dal 1° gennaio 2018 viene incrementata di Euro 600 la soglia di reddito per beneficiare del bonus.

Aumenta quindi a Euro 24.600 il limite massimo di reddito complessivo per la fruizione del bonus IRPEF pari a 80 Euro, il limite per la fruizione parziale aumenta a Euro 26.600.

Detrazione per carichi di famiglia

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è elevata  a 4.000 Euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori entro 24 anni di età  rimangono fiscalmente  a carico dei genitori.

Obbligo tracciabilità del pagamento delle retribuzioni

A decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro hanno l’obbligo di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori.

Incremento aliquote contributive Gestione Separata INPS

A decorrere dal 1° gennaio 2018 le aliquote contributive per i versamenti alla Gestione Separata INPS dei soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie  passano dal 33,72% al 34,23%.

Distinti saluti.                                           Avv. Massimo Giordano