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Legge di Bilancio 2019

Legge di Bilancio 2019
15:00 11 Gennaio in CONSULENZA DEL LAVORO

Di seguito riportiamo alcune novità previste dalla Legge di Bilancio 2019 in materia di lavoro in vigore dal 1° Gennaio 2019.

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Giovani conducenti under 35
Per i giovani conducenti under 35assunti a tempo indeterminato da imprese, iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, è prevista la possibilità di ottenere dal datore di lavoro il rimborso del 50% delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi, ad esclusione dei versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali e delle spese relative all’acquisto dei contrassegni telematici. Le agevolazioni si applicano ai soggetti inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal Ccnl-Logistica, trasporto merci e spedizione.
Il rimborso a favore dei giovani conducenti è erogato da ciascuna impresa entro 6 mesi:
– dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
– dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese in argomento, purché in possesso degli indicati requisiti.
Inoltre, al datore di lavoro spetta una detrazione, dall’imposta sul reddito delle società (IRES) lorda, pari ai rimborsi erogati, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro totali per ciascun periodo d’imposta (art. 1, commi 291-295).

Laureati “eccellenti”
E’ previsto un bonus per l’assunzione di laureati (c.d. “eccellenti), con l’introduzione di uno sgravio totale annuale fino ad un massimo di 8.000 euro nel caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di contratti a tempo determinato in rapporti stabili nel 2019. Lo sgravio riguarda i datori di lavoro privati che assumono i soggetti con i seguenti requisiti:
– laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima di aver compiuto 30 anni, in Università statali o non statali legalmente riconosciute;
– dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2019 e prima di aver compiuto 34 anni, in Università statali o non statali legalmente riconosciute (art. 1, commi 706-717).
L’esonero non è applicabile ai datori di lavoro privati, che nei 12 mesi precedenti l’assunzione abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono procedere all’assunzione di personale.
L’esonero è sottoposto a revoca, con il conseguente recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito, qualora il datore di lavoro disponga nei 24 mesi successivi il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero o di un lavoratore con la medesima qualifica impiegato nella stessa unità produttiva.

Apprendistato e alternanza scuola-lavoro
Vengono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per confermare gli incentivi previsti per l’assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione. Il beneficio consiste nella riduzione delle aliquote di contribuzione poste a carico del datore di lavoro e nella disapplicazione del contributo di licenziamento (art. 1, comma 290).
I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e, a decorrere già dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva:
– non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
– non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
– non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei (art. 1, commi 784-785).

RIDUZIONE TARIFFE INAIL
E’ prevista la riduzione delle tariffe INAIL, a far data dal 1° Gennaio 2019 fino al 2021.
L’ammontare della riduzione terrà conto sia delle risultanze economico-finanziarie dell’Istituto, sia degli andamenti prospettici dello stesso Istituto assicurativo.
Incideranno sullo sconto, quindi, l’andamento degli infortuni aziendali e l’ammontare dei relativi costi sostenuti dall’INAIL.
La riduzione dei contributi a carico delle imprese è pari a circa 410 milioni nel 2019, 525 milioni nel 2020 e a 600 milioni nel 2021, per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di Euro nel prossimo triennio.
L’abbattimento dei tassi medi per le imprese è del 32,72%.
Per consentire la revisione delle tariffe, l’autoliquidazione INAIL 2018/2019 viene posticipata al 16 maggio 2019.

MISURE PER LA FAMIGLIA
Viene elevato da 4 a 5 giorni il bonus paternità, mentre viene confermato il giorno di congedo facoltativo (art. 1, comma 278).
In alternativa alla consueta modalità di utilizzo del congedo obbligatorio di maternità, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, previo parere positivo del medico che attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 1, comma 485).

CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE
Le sanzioni aumentano del 20% in caso di:
– lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
– violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, appalto e distacco;
– violazione della durata massima dell’orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale;
– altre ipotesi individuate da apposito decreto ministeriale.
Inoltre, sono aumentati del 10% gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni del TU sulla sicurezza del lavoro, sanzionate in via amministrativa o penale.
Tali maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (art. 1, comma 445).

Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Avv. Massimo Giordano