Detassazione e welfare aziendale
L’attuale normativa permette di erogare i premi di produttività “detassabili” non solo in denaro (beneficiando dell’aliquota IRPEF del 10%), ma anche con una modalità ancor più vantaggiosa: si tratta di sostituire, in tutto o anche solo in parte, tali somme con il cosiddetto “welfare aziendale” beneficiando in tal caso dell’azzeramento non solo dell’aliquota fiscale, ma anche di quella contributiva.
Per welfare aziendale si intendono prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale e, quindi, vi possono rientrare:
a. i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
b. i contributi alla previdenza complementare;
c. le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti
volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (in questo caso le opere e i servizi devono essere messi a disposizione dal datore di lavoro direttamente o con il ricorso a strutture esterne; è esclusa la possibilità che tali spese siano solo rimborsate dal datore di lavoro);
d. le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (anche a titolo di rimborsi spese; sono inclusi servizi di baby-sitting, spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, servizio di trasporto scolastico, gite didattiche e visite d’istruzione);
e. le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (anche a titolo di rimborsi spese);
f. altri beni e servizi (es. buoni spesa, buoni carburante) nel limite di € 258,23.
L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi, può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher). Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né monetizzati, e in generale devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera о servizio per l’intero valore nominale (un voucher cumulativo relativo a una pluralità di beni può essere emesso solo nel limite di € 258,23).
La possibilità per il dipendente di usufruire di forme di welfare in sostituzione del premio agevolato in denaro deve essere prevista dagli accordi collettivi: in altri termini, e come precisato dalla Agenzia delle Entrate, il lavoratore non potrà negoziare individualmente con il datore di lavoro il riconoscimento sotto forma di welfare se la possibilità di opzione non è stata prevista dagli accordi collettivi.
Distinti saluti.
Avv. Massimo Giordano