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Decreto Dignità
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Decreto Dignità

Decreto Dignità
08:30 16 Luglio in CONSULENZA DEL LAVORO

E’ stato pubblicato in data 13 luglio 2018 in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Dignità” che è entrato in vigore dal 14 luglio 2018 e che dovrà essere convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni.

Le misure introdotte in modifica al decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 sono le seguenti:

Apposizione del termine e durata massima

L’articolo 1 del Decreto Dignità introduce rilevanti modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato:

  • ai contratti di lavoro stipulati successivamente all’entrata in vigore;
  • ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in essere dall’entrata in vigore.

 

Il Decreto Dignità stabilisce innanzitutto che, al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata:

  • non superiore a 12 mesi (anziché i 36 mesi attuali) per i contratti “acausale”;
  • non superiore a 24 mesi (anziché i 36 mesi attuali) solo ed unicamente in presenza di almeno una delle seguenti causali:
  • esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei dell’attività non programmabili.

 

Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei CCNL ed escluse le attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti non possa superare i 24 mesi, qualora il limite venga superato, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data del superamento.

Proroghe e rinnovi

Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori e/o per esigenze connesse da incrementi temporanei significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e comunque per un massimo di 4 volte (contro le attuali 5).

Il contratto può essere prorogato liberamente (sempre nel limite delle 4 volte) nei primi 12 mesi e successivamente solo ed esclusivamente in presenza delle suddette esigenze.

I contratti  avranno un costo contributivo dello 0,50% in più in occasione di ciascun rinnovo rispetto all’1,40% già previsto per i contratti a tempo determinato.

Qualora il numero delle proroghe sia superiore il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Viene inoltre stabilito che l’impugnazione del contratto debba avvenire entro 180 giorni anziché 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Somministrazione di lavoro

Per quanto concerne la somministrazione di lavoro, il decreto dignità stabilisce che in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato con la sola esclusione delle disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato ed ai diritti di precedenza.

Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Avv. Massimo Giordano