Decreto Dignità convertito in legge
Sulla Gazzetta ufficiale dell’11 agosto 2018 n. 186 è stata pubblicata la legge 9 agosto 2018 n. 96, di conversione con modificazioni del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.
La legge in vigore dal 12 agosto 2018 modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro.
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
La normativa modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine, introducendo limiti temporali, motivazionali e quantitativi per il suo utilizzo, oltre che un “aggravio” contributivo a carico dei datori di lavoro.
Nel specifico:
- si riduce da 36 a 24 mesi la durata massima continuativa dei rapporti di lavoro a termine stipulabili col medesimo datore di lavoro;
- fermo il limite dei 24 mesi, viene ridotto da 5 a 4 il numero massimo di proroghe per il singolo dipendente assunto a termine;
- viene limitata la previgente “acausalità” del contratto, mantenendola solamente per i primi 12 mesi. Per durate contrattuali superiori, ovvero per proroghe che portino la durata complessiva a superare i 12 mesi, il contratto a termine potrà essere stipulato solo per: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavorator; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni previste dal decreto, (in termini di durata o causalità) le nuove norme dispongono che il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
- l’apposizione del termine al contratto (fatti salvi i contratti di durata fino a 12 giorni) deve risultare da atto scritto a pena di nullità: atto da consegnare dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi. In caso di rinnovo, il medesimo atto scritto deve indicare espressamente la causale.
- viene inoltre aumentato, da 120 a 180 giorni, il termine per l’eventuale impugnazione del contratto a termine per violazione delle norma sopra esposte.
- il contributo a carico dei datori di lavoro, introdotto dalla legge Fornero (legge n. 92/12) per la stipula dei contratti a termine è elevato dal previgente 1.4% al 1,9% per ogni rinnovo del contratto (la maggiorazione dell’1,40% vige per tutto il primo contratto a termine, proroghe comprese). La maggiorazione pagata dall’azienda è restituita dall’INPS nel caso in cui il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato o se il lavoratore è riassunto con contratto a tempo indeterminato entro il termine massimo di 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di lavoro domestico.
- il decreto dispone che le nuove norme si applicano ai contratti di lavoro a termine stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto legge (14/7/18), mentre le disposizioni specificamente afferenti a rinnovi e proroghe di contratti già in corso alla predetta data, si applicano, nonché a rinnovi e proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.
Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile
Riconosciuto l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che nel biennio 2019/2020 assumono, a tempo indeterminato, lavoratori under 35 che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La riduzione contributiva è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, con un massimo di euro 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un massimo di 3 anni.
L’agevolazione si applica anche nel caso in cui il dipendente abbia svolto pregressi periodi di apprendistato presso altri datori di lavoro che non abbiano dato luogo alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La legge demanda l’individuazione delle modalità di fruizione dell’agevolazione ad un decreto interministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Contratti di somministrazione a tempo determinato
La legge di conversione chiarisce che le nuove norme in merito ai contratti a termine (durata, causalità, ecc.), nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all’utilizzatore e non al somministratore.
Si prevede che il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Tra gli elementi di equiparazione al rapporto a termine, si segnala che anche al contratto a termine in somministrazione trova applicazione l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale di cui all’art. 2.28 della L. 92/12 (per un totale dell’1,9%), da applicarsi al datore di lavoro in occasione di ciascun rinnovo di un contratto a tempo determinato.
Lavoro accessorio
La Legge di conversione ha introdotto alcune disposizioni in materia di prestazioni occasionali, modificando l’articolo 54-bis del D.L. 50/2017 e disponendo:
- l’estensione della loro utilizzabilità alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel turismo ed hanno alle dipendenze fino a 8 lavoratori;
- che i prestatori autocertifichino la propria condizione all’atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS e, nel settore agricolo, autocertifichino la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- l’ampliamento o dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l’imprenditore agricolo (già previsto), ma anche l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva turistica, stabilendo che, per i suddetti soggetti l’arco temporale di riferimento della durata della prestazione è incrementato dagli odierni 3 ad un massimo di 10 giorni;
- quanto al pagamento della prestazione, la legge dispone che, a richiesta del prestatore all’atto della registrazione nella piattaforma INPS il pagamento del compenso può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita sulla piattaforma è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte di autorizzazione o mandato emesso dalla piattaforma INPS, stampato dall’utilizzatore, e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. In questo caso, gli oneri del pagamento del compenso sono, però, a carico del prestatore;
Indennità di licenziamento ingiustificato
Il decreto Dignità convertito in legge aumenta il valore dell’indennizzo per il caso in cui venga giudizialmente dichiarata l’illegittimità di un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, che passa dal precedente range tra 4 e 24 mensilità ad uno che va da 6 a 36 mensilità.
La somma da inserire nell’offerta di conciliazione degli importi minimi passano dal precedente range tra 2 e 18 mensilità, al più elevato tra 3 e 27 mensilità.
Cogliamo l’occasione per porgere distinti.
Avv. Massimo Giordano